Capo III

Art. 79

Trasferimento del personale

In vigore dal 12 mag 1982
Il personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nella regione Valle d'Aosta alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell' è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è disposto, con legge regionale, il collocamento del personale, di cui al precedente comma, in un ruolo speciale provvisorio, con salvaguardia delle posizioni economiche già acquisite e, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale. Fino a quando non si sia provveduto nei modi previsti dal precedente comma, la regione corrisponde a detto personale il trattamento economico di cui essa fruiva presso gli enti di provenienza. Con legge regionale, si provvede al riordino delle funzioni trasferite ed alla loro distribuzione fra gli uffici regionali, gli enti dipendenti dalla regione e gli enti locali e si provvede, in armonia con tale riordino e con tale distribuzione, alla definitiva assegnazione di detto personale agli uffici od enti che assumono le nuove competenze. Rispetto al personale non di ruolo, in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici di cui al primo comma, la regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.
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Art. 79 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Trasferimento del personale | Portale Normativo