Art. 22 · Igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica
Capo IV

Art. 22

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Igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa all'igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica di cui all' del presente decreto, sono trasferite o delegate alla regione secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A parziale modifica di quanto disposto dall', secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente, degli uffici, del personale e dei beni alla regione ha luogo con le procedure previste dalla legge stessa per le regioni a statuto ordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-22