Capo VI

Art. 24

Biblioteche e musei di enti locali

In vigore dal 12 mag 1982
Fermo restando quanto previsto dagli , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rispettivamente per i beni culturali, e per le attività musicali, cinematografiche e di prosa, le funzioni amministrative nella materia relativa alle biblioteche e musei di enti locali concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alla regione le funzioni degli organi dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura.
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Art. 24 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Biblioteche e musei di enti locali | Portale Normativo