Titolo IV

Art. 26

Materie di trasferimento

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all' del presente decreto, ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali ed interregionali nelle materie relative alle fiere e mercati, all'industria alberghiera e turismo, alle acque minerali e termali, alle cave e torbiere, all'artigianato, all'agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna, alle piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-26

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Art. 26 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Materie di trasferimento | Portale Normativo