Capo II

Art. 27

Fiere e mercati

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alle fiere e mercati concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso, di prodotti ortofrutticoli, di carne e di prodotti ittici.
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Art. 27 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Fiere e mercati | Portale Normativo