Art. 27 · Fiere e mercati
Capo II

Art. 27

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Fiere e mercati

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alle fiere e mercati concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso, di prodotti ortofrutticoli, di carne e di prodotti ittici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-27