Capo III

Art. 32

Propaganda all'estero

In vigore dal 12 mag 1982
Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e in conformità a quanto previsto dall' del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie della regione, questa si avvale dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza e di informazione turistica all'estero, salvo diversa intesa tra il Governo e la regione, ove i detti uffici non siano istituiti.
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Art. 32 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641. — Propaganda all'estero | Portale Normativo