Capo III
Art. 32
35 / 90Propaganda all'estero
In vigore dal 12 mag 1982
Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e in conformità a quanto previsto dall' del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere proprie della regione, questa si avvale dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza e di informazione turistica all'estero, salvo diversa intesa tra il Governo e la regione, ove i detti uffici non siano istituiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-32