Art. 26 · Materie di trasferimento
Titolo IV

Art. 26

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Materie di trasferimento

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all' del presente decreto, ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali ed interregionali nelle materie relative alle fiere e mercati, all'industria alberghiera e turismo, alle acque minerali e termali, alle cave e torbiere, all'artigianato, all'agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna, alle piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-26