Capo III
Art. 20
Specificazione
In vigore dal 12 mag 1982
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione sociale di cui agli e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-20