Art. 20 · Specificazione
Capo III

Art. 20

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Specificazione

In vigore dal 12 mag 1982
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione sociale di cui agli e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-20