Capo VII
Art. 37
73 / 90Artigianato
In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa all'artigianato concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonché le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.
Le funzioni suddette comprendono anche:
a) le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane;
b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento;
c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso la commissione regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, salvo diversa disciplina della materia ad opera di leggi regionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-37