Art. 71 · Organi tecnici dello Stato
Capo II

Art. 71

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Organi tecnici dello Stato

In vigore dal 12 mag 1982
La regione e, d'intesa con questa, gli enti locali possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie, attribuite o delegate, degli uffici e organi tecnici anche consultivi dello Stato. Possono essere chiamati a fare parte degli organi consultivi della regione, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-71