Art. 64 · Funzioni delegate
Capo IV

Art. 64

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Funzioni delegate

In vigore dal 12 mag 1982
Sono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti: a) il coordinamento mediante conferenze tra gli enti interessati dell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; b) le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo regionale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse agli enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-64