Capo IV
Art. 60
51 / 90Acque
In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico nonché di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Sono altresì trasferite alla regione tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali.
Sino a che non si provvederà con la legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le funzioni relative alle opere idrauliche riguardanti i bacini idrografici interregionali sono delegate alla regione, che le esercita sulla base di un programma fissato e coordinato dai competenti organi statali, anche su iniziativa della regione.
Resta ferma la competenza dello Stato in ordine alle funzioni amministrative concernenti:
1) le dighe di ritenuta, fino a quando non sarà diversamente disposto con la legge di riforma della disciplina delle acque;
2) il censimento nazionale dei corpi idrici;
3) la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sentita la regione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-60