Art. 60 · Acque
Capo IV

Art. 60

51 / 90

Acque

In vigore dal 12 mag 1982
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico nonché di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. Sono altresì trasferite alla regione tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali. Sino a che non si provvederà con la legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le funzioni relative alle opere idrauliche riguardanti i bacini idrografici interregionali sono delegate alla regione, che le esercita sulla base di un programma fissato e coordinato dai competenti organi statali, anche su iniziativa della regione. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine alle funzioni amministrative concernenti: 1) le dighe di ritenuta, fino a quando non sarà diversamente disposto con la legge di riforma della disciplina delle acque; 2) il censimento nazionale dei corpi idrici; 3) la individuazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sentita la regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-60