Art. 58 · Strade e lavori pubblici di interesse regionale
Capo IV

Art. 58

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Strade e lavori pubblici di interesse regionale

In vigore dal 12 mag 1982
Le funzioni amministrative nella materia relativa alle strade e lavori pubblici di interesse regionale concernono: le strade e la loro classificazione, escluse le strade statali e le autostrade; gli acquedotti di interesse regionale; le opere pubbliche di qualsiasi natura, anche di edilizia residenziale pubblica, che si eseguono nel territorio della regione. Resta fermo quanto disposto dall' della legge 16 maggio 1978, n. 196.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-58