Capo VIII
Art. 44
84 / 90Consorzi di bonifica
In vigore dal 12 mag 1982
Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte, si provvederà in base ad intese tra le due regioni interessate, a norma dell' del presente decreto.
La classificazione, declassificazione e ripartizione dei territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio delle precitate regioni, spettano alle medesime, le quali vi provvedono in base ad intese fra loro e possono costituire un ufficio comune.
Il trasferimento di cui al combinato disposto dell' della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-22;182#art-44