Art. 8

In vigore dal 1 gen 1982
L' è sostituito dal seguente: "Presentazione del ricorso. - Il ricorso è proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna è rilasciata ricevuta. L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita è sostanzialmente difforme, può chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Resta fermo quanto disposto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-8

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Art. 8 Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario. | Portale Normativo