Art. 11

In vigore dal 1 gen 1982
Dopo l' è aggiunto il seguente: "Art. 19-bis - Deposito di documenti e memorie difensive - Integrazione dei motivi. - Fermo quanto stabilito dall'art. 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le altre parti. La commissione tributaria può disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale è resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti. Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell', primo comma, può integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all', quarto comma. La integrazione dei motivi, se è resa necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, può essere fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente se è stata già fissata per la prima volta l'udienza di discussione, con provvedimento in calce all'istanza concede alla parte, che ne ha fatto richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-11

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Art. 11 Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario. | Portale Normativo