Art. 6
In vigore dal 1 gen 1982
L' è sostituito dal seguente:
"Contenuto del ricorso. - Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere:
a) l'indicazione della commissione adita;
b) l'oggetto della domanda;
c) l'indicazione dell'atto, cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso è proposto;
d) i motivi;
e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonché la residenza ed il domicilio eventualmente eletto;
f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite.
Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente.
Il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32-bis".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-6