Art. 4
In vigore dal 1 gen 1982
Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell' sono sostituiti dai seguenti:
"Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarne sono espletate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
Ad ogni segreteria è addetto anche personale inquadrato in altre qualifiche funzionali.
Il Ministro delle finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, ripartito numericamente fra le diverse province.
Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della qualifica cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo ; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce all'intendente di finanza sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-4