Art. 9

In vigore dal 1 gen 1982
L' è sostituito dal seguente: "Deduzioni dell'ufficio tributario. - L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta. Resta fermo quanto disposto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-9

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