Art. 12
In vigore dal 1 gen 1982
L' è sostituito dal seguente:
"Discussione e decisione. - All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione.
Dell'udienza è redatto verbale dal segretario.
La decisione è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.
La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, può, su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.
Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione.
L'ordinanza è depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-12