Art. 13
In vigore dal 1 gen 1982
L' è sostituito dal seguente:
"Rinnovazione dell'atto impugnato. - La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso è stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario.
Non può provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.
La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonché sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-13