Art. 10
In vigore dal 1 gen 1982
L' è sostituito dal seguente:
"Fissazione dell'udienza. - Il presidente della commissione tributaria provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento del ricorso stesso.
Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque decorso il termine di cui all', fissa l'udienza di discussione e nomina il relatore.
Il presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio può rinviare la discussione ad altra udienza.
L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa è stata rinviata è comunicato alle parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio è disposto in udienza a data fissa la comunicazione è fatta oralmente alle parti presenti".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-10