Art. 17

In vigore dal 1 gen 1982
L'art. 30 è sostituito dal seguente: "Rappresentanza e difesa del contribuente. Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale può essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale. Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio. Se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-17

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Art. 17 Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario. | Portale Normativo