Art. 3

In vigore dal 1 gen 1982
Il quinto comma dell' è sostituito dal seguente: "Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-3

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Art. 3 Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario. | Portale Normativo