Art. 3
3 / 28In vigore dal 1 gen 1982
Il quinto comma dell' è sostituito dal seguente:
"Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-3