Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 gen 1982
L' è sostituito dal seguente: "Contenuto del ricorso. - Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere: a) l'indicazione della commissione adita; b) l'oggetto della domanda; c) l'indicazione dell'atto, cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso è proposto; d) i motivi; e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonché la residenza ed il domicilio eventualmente eletto; f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite. Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente. Il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32-bis".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-03;739#art-6