Titolo II

Art. 7

In vigore dal 1 ott 1981
Le unità di rilevazione del censimento della popolazione sono: a) la famiglia; b) la convivenza. Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica contemplata dall' del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica contemplata dall' del regolamento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-7

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Art. 7 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo