Titolo I
Art. 4
In vigore dal 1 ott 1981
Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione, le notizie professionali ed altre notizie di carattere socio-economico; inoltre, rileva alcune notizie concernenti gli spostamenti delle persone per motivi di studio o lavoro.
Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva notizie di stato civile ed anagrafico nonché il comune o stato estero di residenza ed il motivo della temporanea presenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-4