Titolo I

Art. 5

In vigore dal 1 ott 1981
Il censimento delle abitazioni rileva in ciascun comune le abitazioni, occupate e non occupate, ed i relativi dati concernenti la specie, le caratteristiche del fabbricato cui appartengono, la natura giuridica del soggetto proprietario, il titolo di godimento, l'epoca di costruzione, la superficie totale, il numero delle stanze ed i servizi installati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-5

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Art. 5 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo