Titolo I

Art. 3

In vigore dal 1 ott 1981
La popolazione residente di ciascun comune è costituita dalle persone che, alla data del censimento, hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, siano esse presenti oppure assenti temporaneamente dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive disposizioni. La popolazione presente di ciascun comune è costituita dalle persone presenti nel comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo