Titolo II

Art. 8

In vigore dal 1 ott 1981
L'unità di rilevazione del censimento delle abitazioni è l'abitazione. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili. Per le famiglie che non occupano un'abitazione viene rilevata la specie dell'alloggio da esse occupato (magazzino, baracca, roulotte, ecc.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-8

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