Titolo II
Art. 8
In vigore dal 1 ott 1981
L'unità di rilevazione del censimento delle abitazioni è l'abitazione.
Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.
Per le famiglie che non occupano un'abitazione viene rilevata la specie dell'alloggio da esse occupato (magazzino, baracca, roulotte, ecc.).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-8