Titolo III

Art. 11

In vigore dal 1 ott 1981
L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi. Inoltre l'Istituto promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alle rilevazioni censuarie al fine di assicurare la collaborazione delle famiglie e delle imprese. Per l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto si avvale, ai sensi dell' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico nonché degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
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Art. 11 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo