Titolo III
Art. 11
11 / 43In vigore dal 1 ott 1981
L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi. Inoltre l'Istituto promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alle rilevazioni censuarie al fine di assicurare la collaborazione delle famiglie e delle imprese.
Per l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto si avvale, ai sensi dell' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico nonché degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-11