Titolo III

Art. 16

In vigore dal 1 ott 1981
Il prefetto è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'istituto centrale di statistica in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse. Nel rispetto degli statuti di autonomia nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano le funzioni suddette sono svolte rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal commissario di Governo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-16

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Art. 16 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo