Titolo III

Art. 12

In vigore dal 1 ott 1981
Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza, ne informeranno tempestivamente la commissione regionale di censimento di cui all' del presente decreto, al fine del necessario coordinamento con la pubblicità promossa dall'Istituto centrale di statistica.
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Art. 12 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo