Art. 12
Titolo III

Art. 12

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In vigore dal 1 ott 1981
Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità dei censimenti e sulla loro importanza, ne informeranno tempestivamente la commissione regionale di censimento di cui all' del presente decreto, al fine del necessario coordinamento con la pubblicità promossa dall'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-12