Titolo II
Art. 9
In vigore dal 1 ott 1981
Le unità di rilevazione del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono:
a) l'impresa;
b) l'unità locale.
Per impresa s'intende l'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Per unità locale s'intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio, studio professionale, ufficio e simili) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi.
Costituiscono unità locali anche la sede centrale dell'impresa, nonché gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, sempre che tali unità siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unità locali indicate nel comma precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-9