Titolo II

Art. 10

In vigore dal 1 ott 1981
Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione, del censimento delle abitazioni e del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono raccolte con appositi questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP/1 (foglio di famiglia) e CP/2 (foglio di convivenza) ed ai modelli CIC/1 (questionario di censimento) e CIC/2 (questionario per il commercio ambulante), allegati al presente decreto. Nella provincia di Bolzano, per i cittadini italiani ivi residenti, viene rilevata anche, con il modello allegato, la appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco e ladino mediante l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 89 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il censimento della popolazione è riferito alla mezzanotte tra il 24 e il 25 ottobre 1981 ed il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato al giorno 26 ottobre 1981.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo