Titolo IV

Art. 19

In vigore dal 1 ott 1981
Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie, di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il 12° censimento generale della popolazione formato dal comune, in conformità all' della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica.
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Art. 19 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo