Art. 19
Titolo IV

Art. 19

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In vigore dal 1 ott 1981
Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie, di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il 12° censimento generale della popolazione formato dal comune, in conformità all' della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-19