Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 1 ott 1981
La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'Istituto centrale di statistica, da affiggere il 3 ottobre 1981.
L'affissione del manifesto ufficiale nonché gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istituto centrale di statistica sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , n. 9, e 34, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-23