Titolo IV

Art. 23

In vigore dal 1 ott 1981
La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'Istituto centrale di statistica, da affiggere il 3 ottobre 1981. L'affissione del manifesto ufficiale nonché gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istituto centrale di statistica sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , n. 9, e 34, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-23

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Art. 23 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo