Titolo IV

Art. 27

In vigore dal 1 ott 1981
Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito tramite le capitanerie di porto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-27

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Art. 27 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo