Titolo IV

Art. 32

In vigore dal 1 ott 1981
Nei tempi stabiliti dall'istituto centrale di statistica, gli uffici comunali di censimento effettuano la revisione quantitativa e qualitativa dei modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni e duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento e che i dati risultanti nei modelli stessi rispecchino la effettiva situazione delle unità cui si riferiscono. Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione vengono eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati e, se del caso, mediante opportuni accertamenti. Gli uffici comunali di censimento assicurano altresì la codificazione di alcune notizie del censimento della popolazione e delle abitazioni, secondo le modalità stabilite dell'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-32

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Art. 32 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo