Titolo V

Art. 37

In vigore dal 1 ott 1981
I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per i censimenti sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 37 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo