Titolo IV

Art. 35

In vigore dal 1 ott 1981
Gli uffici provinciali di censimento provvedono alla revisione definitiva dei questionari del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato secondo le modalità ed il calendario stabiliti dall'Istituto centrale di statistica. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura effettuano la revisione del registro anagrafico delle ditte, sulla base delle notizie raccolte con il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-35

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Art. 35 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo