Titolo IV

Art. 34

In vigore dal 1 ott 1981
I comuni, ai sensi dell' del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive disposizioni, effettuano la revisione dell'anagrafe della popolazione residente sulla base delle notizie raccolte con il censimento della popolazione. Le istruzioni per la revisione anzidetta vengono impartite dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'interno.
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Art. 34 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo