Titolo IV

Art. 31

In vigore dal 1 ott 1981
A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo preliminare dei modelli di rilevazione ritirati dai rilevatori, nonché la totalizzazione dei dati risultanti dai computi giornalieri di sezione. I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica entro il 30 novembre 1981, secondo le modalità indicate dall'istituto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-09-28;542#art-31

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Art. 31 Norme di esecuzione del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato. | Portale Normativo